DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ICI
Il decreto legge fiscale 93/2008, entrato in vigore il 27 maggio 2008, prevede l'abolizione dell' Ici sulla prima casa.
Non solo le abitazioni principali cioè, quelle in cui il contribuente ha la residenza anagrafica o la dimora abituale e le pertinenze, ma anche le abitazioni equiparate dai Comuni a quelle principali.
Restano fuori dal taglio dell'imposta le ville (categoria A/8), castelli e palazzi di pregio artistico o storico (categoria A/9) e abitazioni signorili (categoria A/1).
Per questi ultimi immobili resta la detrazione di base prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 504/1992 e disposizioni richiamate. La detrazione rimane anche per l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel Paese, a condizione che non risulti locata.
L'ICI già pagata e non dovuta non può essere usata dal contribuente per pagare altre imposte o contributi a debito,. Il soggetto interessato deve presentare un'istanza di rimborso all'Ufficio tributi del Comune che provvederà al rimborso nei successivi 180 giorni.
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